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Legge sullo STRESS LAVORO-CORRELATO:
UN TRENO CHE E' PASSATO?

di Maria Concetta Convertino - Psicologa

A partire  dal 31 Dicembre 2010 tutte le organizzazioni sono chiamate ad inserire, all'interno del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) anche la valutazione dello stress lavoro-correlato. (D. lgs 81/08 e D. lgs 106/09). Dopo 3 anni di rinvii e osservanze si è giunti al termine finalmente. Il D.lgs, 81/08 responsabilizza il datore di lavoro a integrare nella valutazione di tutti gli altri rischi anche il rischio da stress lavoro-correlato. Il datore di lavoro avvalendosi del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), con il coinvolgimento del medico competente, ove nominato, e previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), deve raccogliere e fornire tutti i dati e le informazioni che agevolino “l’esperto” in tale valutazione del rischio, un’analisi, ove necessario approfondita, che quantifichi il rischio e, se necessario, apporti delle modifiche atte a realizzare l’eliminazione dei fattori di rischio stress lavoro-correlato.

Dal 2008 ad oggi si è delineato un percorso di studio e ricerca da parte degli esperti della sicurezza in ambienti lavorativi che ha prodotto, all’unisono, delle linee guida da seguire per agevolare tale valutazione, un vero e proprio percorso metodologico a fasi per una corretta identificazione dei fattori di rischio stress lavoro-correlato, in modo che, da tale identificazione, discenda la pianificazione e realizzazione di misure di eliminazione o, quando essa non sia possibile, riduzione al minimo di tale fattore di rischio. Tale obbligo legislativo può diventare un’opportunità per tutte quelle organizzazioni che, credendo nel valore delle risorse umane, desiderano promuovere il benessere organizzativo con evidenti benefici in termini di salute e sicurezza del lavoratore, produttività e concreti ritorni sul piano economico.

In questo scenario, è molto utile poter contare su professionisti in grado di misurare le principali cause di stress. L’analisi di tale valutazione è il primo passo per individuare ed implementare, così come impone la normativa vigente, le azioni di miglioramento. Un lavoratore europeo su quattro sarebbe sofferente di stress e, la metà di tutte le assenze per malattia o infortuni da distrazione o stanchezza, sarebbero da imputare allo stress. E’ evidente, come tale malessere psicologico, si traduca in una perdita per l’azienda. La  domanda a cui dar risposta, nonostante molte aziende hanno già dato inizio alle prime valutazioni del rischio stress lavoro-correlato, è: “che formazione e che competenze deve avere l’esperto, nominato dal datore di lavoro, a cui è affidata la rilevazione, valutazione e risoluzione del pericolo stress lavoro-correlato?”

Per dare una risposta a questa domanda è necessario capire cos’è lo stress lavoro correlato e identificare la figura professionale più adatta a diagnosticare tale condizione sulla base di competenze e responsabilità.

Lo stress lavoro-correlato è una condizione, accompagnata da sofferenza o disfunzioni fisiche, psichiche o sociali, che scaturisce dalla sensazione individuale  di non essere in grado di rispondere alle richieste o di non essere all’altezza delle aspettative. Non è una malattia, ma una situazione prolungata di tensione che può ridurre l’efficienza sul lavoro e può determinare un cattivo stato di salute, si manifesta  attraverso (DSM IV):

       A) Sensazione di ansia e depressione conseguenti a conflitti interpersonali (percepiti come vessazioni, esitamento, affronto) con colleghi di lavoro.

        B) Sensazione di inadeguatezza, di paura e di fallimento, conseguente a gravi perdite in affari.

        C) Paura di fallimento conseguente a insuccesso.

        D) Ribellione verso le figure autoritarie e/o conflitti con esse nelle situazioni di lavoro.
  E) Ansia e depressione derivanti dall’essere stato dimesso o licenziato.

        G) Ansia e depressione relativa a problemi di insoddisfazione nel lavoro o stress per le responsabilità inerenti all’attività lavorativa.

Lo psicologo è in grado di intervenire in tutte le fasi del processo di rilevazione dei rischi psicologico e sociale e quindi valutazione SLC, nonché sul clima organizzativo con tutta la mole di strumenti di studio, di ricerca e valutazione di Psicologia di Comunità; è in grado di tutelare la salute psicologica del lavoratore che potrebbe mettere a repentaglio la sua salute fisica, e fronteggiare tutte le manovre di ripristino del clima organizzativo. Nonostante ciò, non c’è alcuna indicazione circa l’obbligatorietà della figura dello psicologo in questa valutazione, ma di soli strumenti psicologici ben indicati da poter utilizzare dagli esperti: questionari, focus-group, test….inscindibilmente legati alle sole competenze dello psicologo. Sarà necessario mettere ordine e sottolineare a gran voce, ora più che mai, quali sono le competenze  specifiche in questo settore dello psicologo, oltre che quelle già conosciute del medico del lavoro, dell’ RSPP , allo scopo di poter utilizzare, senza abusi, strumenti nel rispetto di ruoli e competenze e avviare una sana tutela psico-fisica dei lavoratori.

 


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